statuto dell'associazione
Art.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto della normativa vigente è costituita,un’Associazione di promozione sociale che assume la denominazione di Banca del Tempo “Zancle Solidale” di Messina.L’associazione ha sede nel comune di Messina (ME), in Viale Regina Elena n°61 e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.
Il logo dell’associazione è costituito da un mezzo girasole dai petali di colore cangiante dall’arancione al giallo, a simboleggiare le diverse personalità dei componenti, posto sopra una foglia a forma di onda anch’essa di colore cangiante dal turchese al verde, e circondato dalla scritta “ZANCLE SOLIDALE BANCA DEL TEMPO”. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre Associazioni e potrà adottare forme di collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni.
Art. 2
L’Associazione Banca del Tempo “Zancle Solidale” di Messina intende perseguire le seguenti finalità:
Dare impulso, promuovere e gestire esperienze di autorganizzazione sociale, sostegno e valorizzazione dell’individuo e della famiglia.
Promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi ed attività di qualsiasi natura (manuale, tecnica, intellettuale, culturale, ecc.) tra le persone onde valorizzare i rapporti umani solidali. Favorire e facilitare lo scambio di ogni tipo di prestazioni nelle comunità locali senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi. (Tali prestazioni perciò non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato).
Valorizzare le professionalità e le esperienze acquisite nei vari settori professionali mettendole a servizio dei partecipanti attraverso lo scambio gratuito.
Promuovere ed effettuare studi, ricerche e attività volte a con sentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, lavoro, svago e cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale.
Valorizzare e tutelare i beni culturali, ambientali e storici e le tradizioni popolari.
Art.3
L’Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.
SOCI
Art.4
Il numero degli iscritti è illimitato. Hanno la qualifica di soci fondatori (persone fisiche ed enti) coloro che siano intervenuti nella costituzione dell’Associazione o che, pur non essendo intervenuti nella costituzione, abbiano contribuito sia all’istituzione e sia successivamente al potenziamento dell’Associazione. Possono aderire all’Associazione tutte le persone e le associazioni che condividono le finalità dell’ente e sono mosse da spirito di solidarietà. Per iscriversi è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo e successivamente effettuare un colloquio atto a valutare la disponibilità e le capacità della persona. È possibile iscriversi in qualità di socio o correntista come indicato nel regolamento. Nel caso del socio l’ammissione è perfezionata dal versamento da parte dell’aspirante di una quota associativa il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall’Assemblea ordinaria. Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell’Associazione. I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto.
Art.5
Tutti gli iscritti sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. I soci sono tenuti inoltre al pagamento della quota annuale fissata dall’Assemblea ordinaria.
Gli iscritti possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato o per altri comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all’Assemblea dei soci.
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO
Art.6
La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Fa parte del patrimoniosociale il fondo ore come meglio specificato nel regolamento. La dotazione patrimoniale comprende inoltre le quote e i contributi di aderenti e di terzi, erogazioni e lasciti anche in denaro, finanziamenti di persone o enti anche pubblici, donazioni di modico valore e proventi derivati da attività sociali. Finché dura l’Associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso o di esclusione.
Art.7
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro i termini statutari. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Art.8
È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i soci.
ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Art.9
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano. E’ convocata dal Consiglio Direttivo, almeno 1 volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L’Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione via e-mail o con ogni forma di informazione ritenuta idonea. La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e ora dell’adunanza ed ove necessario la data, l’ora ed il luogo della seconda convocazione.
Inoltre l’Assemblea può essere convocata dai soci ai sensi dell’art.20 del C.C.
Art.10
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art.11
L’Assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l’altro, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione ed è regolarmente costituita con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea delibera con le modalità di cui all’art. 21 del C.C.
Art.12
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.
Art.13
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di nove membri scelti fra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a 3 anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente ha la facoltà di scegliere personalmente il Vicepresidente o di delegare tale scelta al consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso ha l’obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
Art.14
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o di impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere delegato.
SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Art.15
In caso di scioglimento, deliberato con le maggioranze di cui all’art.11, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato a finalità di utilità sociale.
Art.16
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti.